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Il diritto all’accesso civico consiste nella possibilità, per i cittadini, di accedere a dati, documenti e informazioni detenuti dalle pubbliche amministrazioni o dai soggetti che erogano servizi pubblici o svolgono attività di produzione di beni e servizi a favore delle pubbliche amministrazioni.
Tale diritto riguarda tanto i dati che sono oggetto di pubblicazione obbligatoria (laddove i medesimi dati non risultino pubblicati), quanto ogni altro dato, documento e informazione entro i limiti di quanto previsto dal D. Lgs. 33/2013, attraverso gli istituti dell’accesso civico semplice e dell’accesso civico generalizzato.
Le strutture sanitarie private accreditate sono soggette al diritto di accesso civico in relazione ai soli dati, documenti e informazioni relativi allo svolgimento dell’attività di assistenza sanitaria.
Ai sensi di quanto previsto dagli articoli 5 e ss. del D. Lgs. 33/2013, la società si riserva di dare comunicazione delle richieste pervenute agli eventuali controinteressati e di dare diniego alle richieste di accesso per le ragioni e i motivi indicati dalla legge.
Ai sensi dell’art. 5, comma 4, del D. Lgs. 33/2013 il rilascio di dati o documenti in formato elettronico o cartaceo è gratuito, salvo il rimborso del costo effettivamente sostenuto e documentato dalla società per la riproduzione su supporti materiali.
Le richieste di accesso ricevute sono riportate in apposito registro.
L’accesso civico semplice (art. 5, comma primo, del D. Lgs. n. 33/2013) consente a chiunque il diritto di richiedere ad una pubblica amministrazione documenti, informazioni e dati oggetto di pubblicazione obbligatoria, nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione.
Il competente per l’accesso civico semplice è il coordinatore di struttura.
La richiesta di accesso civico semplice ai sensi dell’art. 5, comma primo, del D. Lgs. n. 33/2013, dovrà identificare i dati, le informazioni o i documenti richiesti e potrà essere presentata alternativamente:
Titolare del potere sostitutivo, attivabile nei casi di ritardo o mancata risposta, è il Presidente, contattabile all’indirizzo di posta elettronica presidenza@maurob8.sg-host.com
L’accesso civico generalizzato (art. 5, comma secondo, del D. Lgs. n. 33/2013) consente a chiunque il diritto di accedere ai dati e ai documenti, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dall’articolo 5-bis del D.Lgs.33/2013.
Il competente per l’accesso civico semplice è il coordinatore di struttura.
La richiesta di accesso civico semplice ai sensi dell’art. 5, comma primo, del D. Lgs. n. 33/2013, dovrà identificare i dati, le informazioni o i documenti richiesti e potrà essere presentata alternativamente:
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